Lo Psicologo e il Diritto di Famiglia.
La Costituzione Italiana dedica tre articoli alla famiglia, ovvero gli articoli 29, 30 e 31. In particolare l’articolo 30 recita: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.
Il Diritto di Famiglia ha lo scopo di proteggere i diritti relazionali della famiglia, ovvero il diritto ad avere relazioni con i propri familiari (il matrimonio, la relazione fra i coniugi, fra i genitori e figli, i rapporti patrimoniali nella famiglia) e quindi tutelare queste relazioni nel caso in cui insorgano problemi quali incapacità dei genitori di sostenere i loro figli, separazioni o divorzi.
Nel recente passato si è assistito ad una serie di cambiamenti significativi nella concezione della famiglia. Dall’introduzione della legge sul divorzio nel 1970, si è assistito ad una progressiva crescita non solo delle interruzioni di rapporti coniugali (separazioni e divorzi), ma anche all’ampliamento dei nuclei familiari. La struttura della famiglia si è quindi evoluta in quelle che sono andate via via definendosi come “famiglie allargate”, portando ad una aumentata complessità delle relazioni fra i diversi membri del nucleo familiare.
Che ruolo ha lo Psicologo nel Diritto di Famiglia?
Risulta pertanto di fondamentale importanza – nelle situazioni di separazioni e/o divorzi in cui sia coinvolto un minore – che il giudice sia consigliato in maniera adeguata da un team di lavoro composto da diverse figure professionali quali – oltre agli avvocati delle parti – da psicologi, medici e psichiatri. Il giudice deve infatti possedere tutti gli strumenti necessari, atti a stabilire quali siano le condizioni affinché si possano mantenere le relazioni tra i membri della famiglia, al fine di garantire un corretto sviluppo psicofisico del minore nonché il suo benessere, non solo da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto tenendo conto dei fattori psicologici coinvolti in una situazione di interruzione di coniugio.
Valutare quindi le capacità genitoriali, diviene una questione essenziale ed imprescindibile, affinché al minore sia garantito un armonico sviluppo psicofisico. Sia in qualità di CTP, sia in qualità di perito, lo Psicologo si occupa della valutazione di tali capacità genitoriali e della relazione tra il minore e i suoi genitori, all’interno dell’articolato processo peritale.