Psicoterapia e società: La normativa italiana.
Continua l’excursus – curato dal dott. Villa – sulla Psicoterapia. Vediamo gli aspetti normativi.
Lo psicologo – psicoterapeuta è una delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute Italiano (riferimento normativo: Legge 18.02.1989, n. 56; G.U. 24.02.1989, n.46; Elenco professioni sanitarie Ministero della Salute), insieme al farmacista, al medico chirurgo, all’odontoiatra e al veterinario, dove per professioni sanitarie si intendono quelle che lo Stato Italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. A queste si aggiungono le quattro categorie di professioni sanitarie non mediche (legge 251/00 e D.M. 29 marzo 2001), che comprendono le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, le professioni sanitarie riabilitative, le professioni tecnico sanitarie e le professioni tecniche della prevenzione: la riforma legislativa del 2001 infatti cancella la vecchia distinzione tra professioni sanitarie principali e ausiliarie, e riorganizza gli aspetti di ordinamento, formazione e funzione delle figure professionali in ambito sanitario. Non è questa la sede per approfondire i diversi aspetti politici, economici e burocratici che riguardano la denominazione e le differenze tra le professioni sanitarie previste dal Ministero della Salute: ci limitiamo a far notare che le tradizionali professioni sanitarie del farmacista e dello psicologo psicoterapeuta sono esse stesse non mediche.
Se in effetti un professionista effettua attività di prevenzione, diagnosi, cura o prognosi allora egli svolge una professione sanitaria. Secondo la legislazione italiana infatti lo psicologo è un laureato in Psicologia, che dopo un corso di studi quinquennale ha svolto un anno di tirocinio presso strutture pubbliche o private riconosciute, ha sostenuto l’esame di Stato e si è iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli Psicologi, ottenendo così l’abilitazione ad operare nei diversi contesti specifici della sua professionalità. Tali contesti comprendono “l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprendono altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito” (Art.1, Legge n.56/1989). Lo psicoterapeuta invece è laureato in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, iscritto ai relativi albi professionali e ha acquisito una specifica formazione almeno quadriennale, il cui statuto prevede un’adeguata formazione e preparazione clinica (tirocinio compreso) in Psicoterapia, in una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti dal MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca; Art.3, Legge n.56/1989). In deroga a tale articolo, i laureati in Medicina e Chirurgia specializzati in Psichiatria o in Neuropsichiatria possono iscriversi all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici anche se non hanno effettuato la specializzazione in Psicoterapia.
In definitiva lo psicoterapeuta è un professionista laureato in medicina o in psicologia, iscritto all’albo dei medici o degli psicologi, con una specializzazione almeno quadriennale in psicoterapia conseguita presso una scuola universitaria di specializzazione o presso una scuola privata riconosciuta dal MIUR. Lo psicoterapeuta deve aver svolto almeno 400 ore di tirocinio pratico presso una struttura convenzionata con la scuola di specializzazione, che quindi prevede un apprendimento teorico, un esperienza pratica di addestramento (seminari, esercitazioni, tirocini) e la maggior parte della volte una formazione personale (un percorso di psicoterapia su sé stesso), ma quest’ultimo punto dipende dall’orientamento teorico e dalle scelte didattiche della scuola.
Come evidente, la legge 56/1989 non stabilisce cosa sia la psicoterapia, né come debba agire; bensì si limita a descriverla come un’attività clinica generica destinata ad uno oggetto specifico, la sofferenza psicologica, che può essere esercitata solo da determinati professionisti sanitari, ovvero psicologo e medico. La legge quindi ha un obiettivo funzionale, cioè garantire che uno psicoterapeuta abbia requisiti minimi di formazione prestabiliti, e non che uno psicoterapeuta segua un particolare orientamento teorico o che sia più o meno bravo. In altre parole la legge definisce chi può elargire prestazioni professionali di psicoterapia, e quali sono le caratteristiche della sua formazione per poter esercitare lo strumento sanitario della psicoterapia. Lo psicologo svolge un’attività clinica di intervento psicologico, il medico svolge un’attività clinica di intervento medico: entrambi i professionisti possono utilizzare esclusivamente i mezzi e gli strumenti tipici della propria disciplina. La branca clinica della psicologia comprende l’insieme degli interventi psicologici rispetto a disturbi e sofferenze psichiche, relazionali e psicosociali: la psicoterapia è solo una forma di questo insieme di interventi, che comprendono altre forme di intervento psicologico come la diagnosi, il sostegno, la riabilitazione, la prevenzione, la formazione, la consulenza.
Se da una parte la normativa italiana sulla psicoterapia garantisce standard di regolamentazione specifici (l’autorizzazione ad esercitare dipende direttamente dal Ministero dell’Università), allo stesso tempo permane una certa vaghezza rispetto a cosa sia sostanzialmente un intervento psicoterapeutico, e al perché esso sia appannaggio sia di psicologi sia di medici. Questi aspetti si riflettono nel fatto che la definizione della professione di psicoterapeuta e la relativa normativa è molto varia nel contesto europeo, spesso in aperta contraddizione con il modello italiano, che tuttavia costituisce un esempio ottimale almeno rispetto a criteri di eticità, di qualità e di formazione. Nei prossimi articoli approfondiremo queste dimensioni sociali e normative, che vertono intorno ad una dibattuta ed antica questione, ovvero se la psicoterapia sia una professione sanitaria e che connessione mantenga con il mondo della medicina.